Art. 4.
(Interventi per l'ammodernamento della strada statale n. 131).

      1. Ad integrazione del programma nazionale per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, nonché dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la regione Sardegna, approvata con deliberazione CIPE n. 31 del 19 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, per il completamento delle opere di ammodernamento e di messa in sicurezza della strada statale n. 131 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2006 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 166 del 2002.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.